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11 maggio '22 - Italia
Referendum Giustizia
Misure cautelari, incandidabilità, consigli giudiziari, Csm, separazione delle funzioni


Tutto si può dire, tranne che le modalità di autogoverno del potere giudiziario non siano arrivate ad un binario morto che ha bisogno di rigenerazione. Gli effetti sono alla portata di tutti.

Circa 27.500 errori giudiziari dimostrati negli ultimi venticinque anni. Ogni anno si attestano sui mille casi di innocenti che finiscono in custodia cautelare.

La crisi del sistema giustizia di sostanzia con sei milioni di cause pendenti. In sede civile ci vogliono in media più di sette anni per chiudere i tre livelli di giudizio. In sede penale ce ne vogliono almeno tre.

Anche se i quesiti relativi ai consigli giudiziari, al Consiglio Superiore della Magistratura e alle sue forme di governo, sono soggetti ad essere cancellati perché oggetto di riforma da parte della ministra Cartabia, i referendum sulla Giustizia rappresentano uno spartiacque storico importante. Segnano la fine dell’inviolabilità dell’ordine costituzionale rappresentato dal potere giudiziario. Quindi una messa in discussione forte, solenne, richiesta dalla classe politica. Ma anche una presa di distanze da parte della società reale che ad inizio anni Novanta sulla spinta della lotta alla Mafia e di Tangentopoli si era stretta attorno alla magistratura come unica speranza di moralizzare il paese.

 

Misure cautelari

I dati riportano una popolazione carceraria formata al trenta per cento da persone in attesa di giudizio. Sono imputati, quindi, di cui non si può asseverare la colpevolezza, quindi la fondatezza del loro stato detentivo. Sulla lettera la detenzione si predispone per “gravi indizi di colpevolezza”, ma le ragioni per ordinarla si ripetono come costante, tanto che sono molti i casi dei cittadini che in attesa di giudizio restano in stato detentivo. Si può ordinare infatti per reiterazione del reato (e questo teoricamente può avvenire sempre), per pericolo di fuga (stessa costante della precedente) o per pericolo di insabbiamento di prove.

Con il Sì vincente, la prima di queste motivazioni sarebbe cancellata. Ipoteticamente il reato può essere sempre nuovamente perpetrato. Va detto che il quesito del referendum non si riferisce solo alla carcerazione, ma anche a un’altra serie di pene preventive come gli arresti domiciliari e altre ancora. Quindi non solo la custodia in carcere.

 

Incandidabilità

Oggi coloro che sono condannati per reati gravi implicati con mafia, terrorismo, corruzione e altre gravi condanne non possono partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano né a quelle regionali e comunali. Non possono nemmeno assumere cariche di governo.

Con la vittoria del Sì al quesito referendario gli automatismi vengono meno e si decide volta per volta sul divieto a ricoprire cariche istituzionali.

 

Consigli giudiziari

Con l’espressione “consigli giudiziari” si intendono quegli organi “ausiliari” del Consiglio superiore della magistratura - che è l'organo di governo della magistratura.

I Consigli giudiziari esprimono “motivati pareri”. Valutano le professionalità dei magistrati. In questo organo di valutazione ci sono magistrati e membri cosiddetti “laici”, che però non hanno diritto di voto. Con “laici” si intende non appartenenti alla magistratura, ma alla docenza universitaria e alla professione legale.

Con il vincente anche legali e docenti faranno parte attiva del giudizio sull’operato dei giudici. Quindi non solo i giudici voterebbero sul giudizio finale relativo ai giudici, ma anche altri esperti di diritto.

Consiglio superiore della magistratura senza correnti

Con la vittoria dei Sì è cancellata la norma per cui un magistrato per candidarsi al Csm deve presentare da 25 a 50 firme a proprio sostegno. In questo modo viene incoraggiato chi ha dalla sua solo capacità professionali e non una squadra organizzata che lavora per lui.

 

Separazione delle funzioni

Qualsiasi magistrato alterna o può vedere modificata la sua funzione da giudicante a pubblico ministero, quindi da sintesi suprema della procedura che si trasforma in giudizio finale, a parte accusatoria.

Con la vittoria del il magistrato deve decidere se essere un pubblico ministero o un giudice a tutti gli effetti.